Title - Corso FAD e crediti ECM: come far collegare i discenti iscritti
URL - https://ainora.lt/it/partecipazione-webinar-ecm-sanita
Last Updated: 2026-07-29

# Corso FAD e crediti ECM

Un corso FAD è un evento formativo ECM in cui i discenti seguono da una sede diversa da quella del docente. Chi si iscrive non insegue un'offerta commerciale: insegue crediti ECM, e in un corso FAD il credito non segue l'iscrizione. Segue la verifica della presenza-partecipazione, il test di valutazione dell'apprendimento e la scheda della qualità percepita. È lì che lavoriamo: scriviamo a ogni discente che ha dato il consenso, lo chiamiamo prima della sessione sincrona per farlo arrivare a un piano concreto e ricontattiamo chi non si è collegato o è rimasto a metà del percorso.

Una precisazione necessaria, perché in italiano la parola è la stessa e le due materie non c'entrano nulla l'una con l'altra: qui «crediti» significa crediti formativi ECM. Non si tratta di recupero crediti. Nessuna di queste chiamate riguarda pagamenti, scadenze economiche o posizioni da regolarizzare.

Non pubblichiamo prezzi e non abbiamo clienti chiusi da mostrarti. Ogni chiamata dichiara di essere un assistente IA nei primi secondi.

## Che cos'è un corso FAD, e perché qui non si dice «webinar»?

Il manuale nazionale di accreditamento definisce la Formazione A Distanza come «una tipologia formativa ECM in cui le attività vengono effettuate da discenti localizzati in sedi diverse da quelle in cui opera il docente/formatore», e distingue i casi per tempi di fruizione: quando i tempi sono scelti dal discente si parla di asincronicità, quando sono prestabiliti si parla di sincronicità. Da qui i due nomi che questo mercato usa davvero: FAD asincrona e FAD sincrona.

«Webinar» non è un termine amministrativo e in sanità non compare quasi mai: chi eroga è un provider ECM, chi partecipa è un discente, e la cosa a cui si iscrive è un evento formativo. Lo diciamo perché ha una conseguenza concreta: una pagina che parla soltanto di webinar è invisibile a questo pubblico, e un promemoria che parla soltanto di webinar suona come se arrivasse da un altro settore.

| Che cosa nomini | Nel mercato generalista | Nella formazione ECM |
| --- | --- | --- |
| L'evento | Webinar, sessione dal vivo, masterclass | Evento formativo, corso FAD, FAD sincrona |
| Chi lo eroga | Il relatore, l'azienda, l'agenzia | Il provider accreditato, con un responsabile scientifico |
| Chi partecipa | Iscritto, partecipante | Discente |
| Perché partecipa | Il contenuto, o l'offerta annunciata | I crediti ECM e l'obbligo formativo triennale |
| Che cosa conta alla fine | Che sia rimasto fino alla proposta | Verifica della presenza-partecipazione e verifica dell'apprendimento |
| Che cosa riceve | Le slide e la registrazione | L'attestato con i crediti, o un attestato di sola partecipazione |
| Che cosa cerca su Google | Webinar gratuiti, formazione online | Corso FAD, crediti ECM, ECM gratuiti |

## Perché un discente iscritto non arriva ai crediti?

Perché fra l'iscrizione e il credito ci sono più passaggi di quanti la maggior parte delle persone ricordi tre settimane dopo essersi iscritta. Il collegamento non basta. Serve una partecipazione verificabile, serve il test, serve la scheda della qualità percepita, e se manca un pezzo il provider può rilasciare al più un attestato di sola partecipazione. È una catena, e ogni anello è un punto in cui una persona distratta si ferma.

Questa è la ragione per cui il follow-up in ambito ECM ha una forma diversa da quella commerciale. Non stiamo inseguendo una vendita: stiamo portando il discente attraverso un requisito. Chi non ci arriva non perde una proposta - perde un credito, e con esso un pezzo del proprio fabbisogno formativo triennale.

- 150 crediti: l'obbligo formativo fissato per il triennio 2017-2019 dalla delibera della CNFC, salvo esoneri, esenzioni e riduzioni. L'obbligo del triennio in corso va verificato alla fonte. Fonte: Delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM, https://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf
- 40%: la quota minima del fabbisogno formativo triennale che il professionista sanitario deve acquisire come discente presso provider accreditati. Fonte: Delibera CNFC, art. 3, https://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf
- Test più scheda: senza il questionario di verifica e la scheda della qualità percepita «non potranno essere assegnati crediti». Fonte: Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM, Allegato F, https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ECM/ALLEGATO_F_Formazione_A_Distanza.pdf
- 5 anni: per quanto il provider deve garantire una copia digitale di tabelle, log, tracciati e report dell'intera attività erogata a distanza. Fonte: Manuale nazionale di accreditamento, Allegato F, https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ECM/ALLEGATO_F_Formazione_A_Distanza.pdf

| Anello della catena | Che cosa dice la fonte | Dove ci inseriamo noi |
| --- | --- | --- |
| Iscrizione | Il discente entra in lista, spesso settimane prima | Leggiamo che cosa il modulo autorizza e apriamo il filo di SMS |
| Collegamento alla sessione | «I tempi di fruizione ... in altri casi invece sono prestabiliti (sincronicità)» | Chiamiamo prima e facciamo dire alla persona quando e da dove si collega |
| Verifica della presenza-partecipazione | «Elemento essenziale della FAD è la verifica della partecipazione al programma da parte dell'utilizzatore» | Non la eseguiamo: la esegue la tua piattaforma. Facciamo in modo che ci sia qualcuno da tracciare |
| Identificazione del discente | Per e-learning e sincrona è richiesta «l'identificazione del discente», con webcam, biometria o credenziali più token | Ricordiamo al discente che cosa gli serve per accedere, prima che la sessione inizi |
| Test di valutazione dell'apprendimento | «L'attività FAD non è ... completata finché l'utilizzatore non dimostri al Provider la sua partecipazione ... inviando le risposte del test» | Ricontattiamo chi non lo ha inviato, entro i termini che stabilisci tu |
| Scheda della qualità percepita | Deve pervenire insieme al questionario: «in mancanza non potranno essere assegnati crediti» | Stesso richiamo, stessa chiamata: è l'anello che si dimentica più spesso |
| Attestazione | Soddisfatti i requisiti il provider attesta i crediti; altrimenti «è possibile consegnare un attestato di sola partecipazione» | Nessun ruolo: l'attestazione è tua e resta tua |

Da dove vengono queste citazioni, e che cosa non stiamo dicendo. Tutte le frasi virgolettate in questa sezione vengono dall'Allegato F «Formazione A Distanza» del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM pubblicato da Agenas (https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ECM/ALLEGATO_F_Formazione_A_Distanza.pdf), e le due cifre dell'obbligo formativo dalla delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM riferita al triennio 2017-2019 (https://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf). Le riportiamo perché spiegano perché la presenza a una singola sessione conta davvero per la persona che stai chiamando. Non stiamo enunciando l'obbligo del triennio in corso, non stiamo interpretando il tuo manuale di accreditamento e non stiamo descrivendo la procedura dell'ente accreditante o del Cogeaps. Quelle regole cambiano nel tempo e per figura professionale: verificale alla fonte che vale per te. Sono informazioni generali, non consulenza. Il quadro dei professionisti non sanitari sta invece sulla pagina webinar con crediti formativi: https://ainora.lt/it/partecipazione-webinar-crediti-formativi

## Che cosa fa collegare davvero un discente?

Non l'essere ricordato. L'essere interrogato. L'evidenza randomizzata più solida su questa domanda non viene dalla formazione sanitaria: viene dalla partecipazione al voto, e separa le due cose in modo netto. Una chiamata che aiutava la persona a stabilire quando sarebbe andata, come ci sarebbe arrivata e che cosa avrebbe fatto subito prima ha spostato il comportamento. Una chiamata che si limitava a incoraggiarla no.

Con un pubblico sanitario c'è una ragione in più per aspettarsi che il piano conti: il problema di chi lavora in turni non è la motivazione, è la collocazione dell'ora. La domanda utile non è «ti ricordi che giovedì c'è il corso», è «giovedì alle 17 dove sarai, e da quale dispositivo ti colleghi».

- +4,1 pt: aumento della partecipazione fra le persone effettivamente raggiunte, quando la chiamata le aiutava a costruire un piano concreto. Fonte: Nickerson e Rogers 2010, Psychological Science, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20424044/
- 287.228: persone nell'esperimento sul campo randomizzato da cui viene quel dato. Fonte: Nickerson e Rogers 2010, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20424044/
- Nessun effetto: una chiamata di incoraggiamento standard, senza domanda sul piano, non ha avuto impatto significativo nello stesso studio. Fonte: Nickerson e Rogers 2010, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20424044/
- 2008: contesto, elezioni statunitensi, con operatori umani al telefono. La versione con IA dichiarata non è mai stata pubblicata. Fonte: Nickerson e Rogers 2010, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20424044/

Tre avvertenze viaggiano con quel numero, ogni volta che lo usiamo. I 4,1 punti sono la stima sui soli trattati, quindi descrivono i discenti che riusciamo davvero a raggiungere, non l'intera lista. Chi chiamava in quell'esperimento era umano, e se l'effetto sopravviva con un assistente IA dichiarato è empiricamente non stabilito: nessuno ha pubblicato nulla in merito e non diamo il trasferimento per dimostrato. E il contesto erano le elezioni presidenziali statunitensi del 2008: il meccanismo viaggia, il contesto no.

## È solo un promemoria in più?

No, e preferiamo concedere il punto piuttosto che discuterlo. La scala dei promemoria è una commodity. L'evidenza migliore su questo tema, per una volta, arriva proprio dal mondo sanitario: la presenza agli appuntamenti è stata testata in studi randomizzati su larga scala. Ecco che cosa dice, comprese le parti che non ci aiutano.

| L'affermazione ricorrente | Che cosa dice l'evidenza | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Un promemoria via SMS alza la partecipazione | Sì, in misura modesta: rischio relativo 1,14 (IC 95% da 1,03 a 1,26) rispetto a nessun promemoria, 7 studi, 5.841 partecipanti | Revisione sistematica Cochrane, 2013, appuntamenti sanitari |
| Una telefonata batte un SMS | Nessuna differenza rilevabile: rischio relativo 0,99 (IC 95% da 0,95 a 1,02), 3 studi, 2.509 partecipanti | Revisione sistematica Cochrane, 2013 |
| Più promemoria continuano ad aiutare | Due battono uno e poi si ferma: 4,4% di appuntamenti mancati con promemoria a 3 giorni più 1 giorno, contro 5,3% e 5,8% con un promemoria solo | Steiner 2018, studio randomizzato a tre bracci, 54.066 pazienti |
| Gli SMS bidirezionali battono la gestione ordinaria | Nessun effetto rilevabile sulla presenza agli appuntamenti: rischio relativo 1,03 (IC 95% da 0,95 a 1,12), 5 studi, tutti condotti nell'Africa subsahariana | Ødegård 2022, PLoS One - la fonte riporta sia 6.627 sia 4.374 partecipanti per la stessa analisi |
| È la chiamata di promemoria ad alzare la partecipazione | Una chiamata di incoraggiamento standard non ha avuto impatto significativo. La versione che aiutava a costruire un piano concreto ha alzato la partecipazione di 4,1 punti fra i raggiunti | Nickerson e Rogers 2010, N = 287.228 |
| La voce IA batte gli SMS | Nessuno lo ha pubblicato, e il confronto più vicino punta nella direzione opposta. Non lo sosteniamo | Non esiste una fonte |

Fonti, nell'ordine: Gurol-Urganci et al., Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24310741/ ; Steiner et al., American Journal of Managed Care, 2018, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30130032/ ; Ødegård et al., PLoS One, 2022, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9009629/ ; Nickerson e Rogers, Psychological Science, 2010, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20424044/

Le avvertenze che non nascondiamo sono tre. La revisione Ødegård include studi condotti tutti nell'Africa subsahariana, ed è la fonte stessa a riportare due numeri di partecipanti diversi per la stessa analisi, 6.627 e 4.374: la discrepanza è nella fonte, non nella nostra lettura. Gli studi Cochrane e Steiner misurano la presenza di pazienti a un appuntamento clinico, non di professionisti a un evento formativo: sono popolazioni diverse e li usiamo perché sono l'evidenza meglio disegnata a disposizione, non perché una visita sia un corso. E sono tutte fonti internazionali o in lingua inglese: non esiste alcun dato italiano sulla partecipazione ai corsi FAD. Se ti serve il tuo numero, misura la tua lista.

## Come funziona, dal modulo di iscrizione all'attestato?

Quattro fasi. Si possono comprare separatamente, e i provider di solito partono dalla terza e dalla quarta, perché sono quelle che una segreteria organizzativa non ha le ore per finire su ogni edizione.

1. Fase 1 - leggiamo il modulo di iscrizione prima di contattare chiunque. Il consenso al canale si conquista sul modulo, non in chiamata. Guardiamo che cosa autorizza davvero il tuo modulo di iscrizione - quali canali, per quale finalità - e ti diciamo chiaramente se non copre ancora il contatto che vuoi fare. In Italia quel consenso è l'unica strada praticabile per una chiamata effettuata con sistemi automatizzati.
2. Fase 2 - il filo di SMS, subito dopo l'iscrizione. Ogni discente che ha dato il consenso riceve un messaggio che fa una domanda invece di ripetere la data: quale edizione ti serve, entro quando devi chiudere il fabbisogno formativo, ci sarai in diretta. A questa fase non attacchiamo nessun numero di performance, perché la migliore evidenza aggregata sugli SMS bidirezionali rispetto alla gestione ordinaria è nulla.
3. Fase 3 - la chiamata prima della FAD sincrona. L'agente dichiara di essere un assistente IA nei primi secondi, poi aiuta la persona a costruire un piano concreto: quando si collega, da quale dispositivo, dove sarà, che cosa starà facendo subito prima. In una sessione sincrona questa è anche l'occasione per ricordare che la piattaforma traccia le operazioni e che il collegamento tardivo può pesare sulla verifica della presenza.
4. Fase 4 - chi non si è collegato, e chi non ha chiuso il percorso. Ricontattiamo chi risulta assente, chi ha una fruizione insufficiente e chi non ha ancora inviato il test di valutazione dell'apprendimento o la scheda della qualità percepita, spieghiamo che cosa manca e quando può recuperare, e raccogliamo il motivo per cui non si è collegato. Il tuo regolamento e la tua piattaforma decidono che cosa conta: noi portiamo la persona lì.

L'aritmetica delle ore che sta dietro la quarta fase è spiegata per esteso sulla pagina chiamate di follow-up dopo il webinar: https://ainora.lt/it/chiamate-follow-up-post-webinar

## Che cosa non fa?

Questa sezione è più lunga di quella delle promesse, deliberatamente. In un settore regolato, la cosa più pericolosa che un fornitore possa fare è lasciarti credere che si assuma responsabilità che restano tue.

- Non decidiamo che cosa vale come presenza. Che cosa conta come verifica della presenza-partecipazione, che cosa vale come prova di apprendimento e quando i crediti si possono attribuire lo stabiliscono la normativa ECM, l'ente accreditante e il tuo manuale di accreditamento.
- Non procuriamo iscritti. Il sistema parla soltanto con chi si è già iscritto da sé al tuo evento e ha dato il consenso sul modulo. Non compriamo liste, non facciamo contatti a freddo e non portiamo partecipanti da fuori. Le regole ECM sul reclutamento dei partecipanti da parte di aziende sponsor non le enunciamo qui: se il punto è rilevante per il tuo accreditamento, verificalo con l'ente accreditante.
- Non tocca la FAD asincrona nel modo in cui speri. Il modulo preregistrato che si fruisce quando si vuole è un prodotto diverso, non un'impostazione. Non c'è una sessione a cui arrivare, quindi non c'è una chiamata prima dell'evento.
- Non ti promettiamo un tasso di partecipazione. Non esiste un benchmark pubblicato segmentato per fonte di iscrizione, e non esiste alcun dato italiano sulla partecipazione ai corsi FAD.
- Non sosteniamo che la voce batta il testo. Nel miglior confronto diretto disponibile, i promemoria via SMS e quelli telefonici hanno reso allo stesso modo.
- Non sappiamo come reagiranno i tuoi discenti. Non abbiamo trovato nessun resoconto pubblicato di come le persone reagiscono a ricevere una chiamata IA dichiarata. È non testato, non assodato.
- Non registriamo la sessione formativa. Il materiale durevole, i log e i tracciati della tua attività li produce la tua piattaforma e restano tuoi. Sulle nostre chiamate la registrazione è disattivata per impostazione predefinita; dove viene attivata, l'agente lo annuncia all'inizio e il consenso viene raccolto prima che parta.
- Su questa pagina non c'è nessun caso studio. Non ci sono loghi, testimonianze né risultati di clienti. Il test onesto è un gruppo di controllo sulla tua lista.

## Come si applicano le regole italiane quando un consenso esiste?

Quanto segue descrive le regole italiane e dell'Unione europea - la direttiva ePrivacy, il Codice Privacy, il GDPR e il regolamento IA - e le descrive nel caso in cui un consenso esista già. Riguarda il contatto con i discenti, non la normativa ECM, che è cosa distinta e resta di competenza dell'ente accreditante. Sono informazioni generali, non consulenza legale, e non sono una descrizione del diritto statunitense.

Il punto di partenza è che iscriversi a un corso FAD non è, di per sé, un consenso a essere chiamati, e la finalità formativa non rende il contatto più libero. L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva ePrivacy consente i sistemi automatizzati di chiamata per finalità di marketing diretto soltanto nei confronti di abbonati o utenti che abbiano prestato il proprio consenso preliminare (https://www.legislation.gov.uk/eudr/2002/58/article/13). In Italia la stessa regola vive nell'art. 130, comma 1, del Codice Privacy, che ammette i sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore solo «con il consenso del contraente o utente» - e il Garante ha chiarito che, da quando il termine «interessato» è stato sostituito da «contraente o utente», quelle previsioni sono applicabili anche alle persone giuridiche (provvedimento n. 262 del 20 settembre 2012, https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2094932).

Da qui la forma onesta dell'offerta: facciamo il contatto che il tuo modulo di iscrizione ha autorizzato, e ti diciamo se il tuo modulo non lo autorizza ancora. In Italia quel consenso è la sola strada praticabile per una chiamata effettuata con sistemi automatizzati, quindi mettere a posto il modulo è il primo pezzo del lavoro, non una postilla.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni: l'ordine dei fatti decide. L'articolo 1, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 stabilisce che con l'iscrizione al registro «si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto». Il comma 6 aggiunge che «è valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro». Quindi conta l'ordine dei fatti: un consenso raccolto in iscrizione regge se è successivo all'ingresso nel RPO, e viene meno se la persona si è iscritta al registro dopo. Non scriveremo mai che il consenso batte il registro. Va anche detto che i commi 2 e 5 sono scritti sul trattamento «effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono»: se la revoca raggiunga anche le chiamate automatizzate senza operatore non è chiarito da nessuna parte, e adottiamo la lettura più restrittiva, dicendolo apertamente. Il comma 12 impone poi di consultare il registro «mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale»: per noi è un obbligo operativo, non un consiglio. Testo della legge: https://registrodelleopposizioni.it/wp-content/uploads/2022/07/Legge_11.01.2018_n.5.pdf

- L'IA lo dice, su ogni chiamata. Dal 2 agosto 2026 l'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689 impone di informare le persone che stanno interagendo con un sistema di IA. La dichiarazione è integrata nell'agente e viene pronunciata all'inizio di ogni chiamata, nella lingua della conversazione. Noi lo facciamo già.
- Una sola opposizione ferma tutto. L'articolo 21, paragrafo 3, del GDPR è assoluto: quando la persona si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati non sono più trattati per tali finalità. Un'opposizione detta al telefono ferma anche gli SMS e le email.
- Nessun dato sanitario di pazienti. Lavoriamo sull'anagrafica di iscrizione dei professionisti - nome, contatto, evento, stato della partecipazione - e su nient'altro. Non ci colleghiamo ai tuoi sistemi clinici. Sui dati che trattiamo siamo responsabile del trattamento, con un accordo ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Tre precisazioni che in Italia fanno la differenza. La prima: la cosiddetta esenzione «soft spam» dell'art. 130, comma 4, riguarda la posta elettronica verso clienti esistenti e non copre né le chiamate né gli SMS promozionali, quindi un'iscrizione gratuita a un evento formativo non ci arriva nemmeno vicino. La seconda: non mascheriamo l'identità del chiamante e usiamo numerazione italiana correttamente attribuita, anche perché con la delibera AGCOM 106/25/CONS sono state adottate misure per il blocco delle chiamate provenienti dall'estero che usano illegittimamente la numerazione nazionale (https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-106-25-cons). La terza: gli SMS con mittente alfanumerico sono disciplinati dalla delibera AGCOM 12/23/CIR, che prevede anche il blocco della messaggistica irregolare proveniente dall'estero (https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-12-23-cir).

Un'ultima cosa, ed è quella che protegge te. Chiedere «perché ti sei iscritto» in Italia non è una zona grigia comoda: l'art. 130, comma 1, nomina espressamente anche «il compimento di ricerche di mercato», quindi quella domanda sta dentro il regime del consenso, non fuori. E proporre al discente l'edizione a pagamento successiva è una finalità diversa dal ricordargli la sessione a cui era già iscritto: sono due cose e il modulo deve nominarle entrambe. Il ragionamento per esteso, con le fonti, sta nel post possiamo chiamare gli iscritti al nostro webinar: https://ainora.lt/it/blog/possiamo-chiamare-gli-iscritti-al-webinar

## A chi serve davvero?

A chi eroga eventi formativi ECM in FAD sincrona con liste di discenti più lunghe di quanto una segreteria organizzativa riesca a chiamare: provider accreditati nazionali e regionali, società scientifiche, aziende ospedaliere e territoriali, enti di formazione ed editori sanitari. Il tratto comune non è la specialità: è che l'iscrizione è quasi sempre gratuita, la sessione è fra tre settimane e nessuno ha il tempo di parlare con quattrocento persone prima e dopo.

Se organizzi anche eventi commerciali - congressi con sponsor, lanci, presentazioni - la versione generale del problema sta sulla pagina partecipazione ai webinar con IA: https://ainora.lt/it/partecipazione-webinar-ia . Se invece il collo di bottiglia è fissare appuntamenti e non riempire un'aula, lo stesso sistema vocale fa quel lavoro nella presa appuntamenti B2B con IA (https://ainora.lt/it/presa-appuntamenti-ia-b2b), e la tecnologia sottostante è descritta nella piattaforma di chiamate IA (https://ainora.lt/it/piattaforma-chiamate-ia).

## Domande frequenti

**Che cos'è un corso FAD, e perché in sanità non si dice «webinar»?**
Il manuale nazionale di accreditamento definisce la Formazione A Distanza come «una tipologia formativa ECM in cui le attività vengono effettuate da discenti localizzati in sedi diverse da quelle in cui opera il docente/formatore». Si divide per tempi di fruizione: quando i tempi sono prestabiliti si parla di sincronicità - la FAD sincrona -, quando li sceglie il discente si parla di asincronicità. In sanità non si dice «webinar» perché la parola non ha valore amministrativo: un evento è un evento formativo ECM di tipologia FAD, erogato da un provider accreditato. Una precisazione utile, perché in italiano la parola è la stessa e le due materie non c'entrano nulla: qui «crediti» significa crediti formativi ECM. Non si tratta di recupero crediti.

**Perché un discente iscritto non arriva ai crediti?**
Perché fra l'iscrizione e il credito ci sono più passaggi di quanti la maggior parte delle persone ricordi. Il manuale è esplicito: «Elemento essenziale della FAD è la verifica della partecipazione al programma da parte dell'utilizzatore», e «l'attività FAD non è quindi completata finché l'utilizzatore non dimostri al Provider la sua partecipazione all'attività formativa inviando le risposte del test di valutazione dell'apprendimento che costituisce anche prova di partecipazione». C'è poi la scheda della qualità percepita, che deve obbligatoriamente pervenire al provider insieme al questionario, «in mancanza non potranno essere assegnati crediti». Chi si ferma a metà di questa catena ottiene, al più, un attestato di sola partecipazione.

**Come si verifica la presenza in una FAD sincrona?**
Il manuale prevede che nella FAD erogata con strumentazioni informatiche - e-learning e sincrona - «è richiesta la verifica della presenza – partecipazione attraverso le operazioni tracciate dalla piattaforma, oltre che l'identificazione del discente», e cita come possibili modalità il riconoscimento via webcam, quello biometrico o procedure a più canali come credenziali più token a scadenza temporale. Fra i requisiti specifici della FAD sincrona c'è quello di «garantire la verifica della presenza e della fruizione dei contenuti nel periodo previsto (log di accesso, tracciabilità operazioni)». Tutto questo lo fa la tua piattaforma, non noi. Il nostro lavoro sta prima: fare in modo che ci sia qualcuno da tracciare.

**Quanti crediti ECM deve maturare un professionista sanitario?**
L'obbligo è triennale e viene fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, quindi va verificato per il triennio in corso e non dedotto da questa pagina. Come riferimento documentale, la delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM per il triennio 2017-2019 stabilisce che «l'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi», e che «il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale», con riduzioni, esoneri ed esenzioni a parte.

**La chiamata dice alle persone che è un'IA?**
Sì, nei primi secondi, prima di qualunque altra cosa. È la nostra posizione ed è anche ciò che chiede la norma: l'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689 impone di informare le persone che stanno interagendo con un sistema di IA e si applica in tutta l'UE dal 2 agosto 2026 - noi lo facciamo già su ogni chiamata. L'unica cosa che non ti diremo è che ai destinatari non dà fastidio, perché nessuno ha pubblicato nulla che lo dimostri.

**Che cosa fa aumentare la partecipazione: il promemoria o la domanda?**
La domanda. In un esperimento sul campo randomizzato su 287.228 persone, una chiamata che aiutava la persona a costruire un piano concreto ha alzato la partecipazione al voto di 4,1 punti percentuali fra le persone effettivamente raggiunte, mentre nello stesso studio una chiamata di incoraggiamento standard non ha avuto alcun impatto significativo. Tre avvertenze viaggiano con quel dato: è la stima sui soli trattati; chi chiamava era umano; e il contesto erano le elezioni presidenziali statunitensi del 2008.

**In Italia si possono chiamare i discenti iscritti a un nostro evento?**
Questa pagina descrive come si applicano le regole quando un consenso esiste già: sono informazioni generali, non consulenza legale. In Italia l'art. 130, comma 1, del Codice Privacy ammette i sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore solo «con il consenso del contraente o utente», e il Garante ha chiarito che vale anche per le persone giuridiche. L'esenzione «soft spam» del comma 4 riguarda la posta elettronica verso clienti esistenti e non copre né le chiamate né gli SMS promozionali. Va poi considerato il Registro Pubblico delle Opposizioni: l'iscrizione al registro revoca per legge i consensi telefonici espressi in precedenza, mentre resta valido il consenso prestato dopo l'iscrizione.

**Il vostro sistema tocca i dati sanitari dei pazienti?**
No, e non deve. Lavoriamo sull'anagrafica di iscrizione dei professionisti che partecipano alla tua formazione - nome, contatto, evento, stato della partecipazione - e su nient'altro. Non trattiamo dati relativi alla salute di pazienti e non ci colleghiamo ai tuoi sistemi clinici. Sui dati che trattiamo agiamo come responsabile del trattamento, con un accordo ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e solo su tue istruzioni documentate.

**Vale anche per gli ordini professionali non sanitari?**
Sì, il meccanismo è lo stesso, ma il vocabolario e i regolamenti cambiano abbastanza da meritare una pagina propria. Avvocati, ingegneri, architetti e geometri parlano di crediti formativi e CFP, non di crediti ECM. Quella parte sta qui: https://ainora.lt/it/partecipazione-webinar-crediti-formativi

**Quanto costa?**
Non pubblichiamo prezzi. La forma dipende dalla dimensione della lista, da quante edizioni accrediti in un anno, da quali fasi vuoi e da quali Paesi chiami. Partiamo da un pilota con gruppo di controllo su una singola edizione, non da un contratto, e le condizioni economiche si concordano in chiamata.

## Continua a leggere

- Partecipazione ai webinar con IA: https://ainora.lt/it/partecipazione-webinar-ia
- Webinar con crediti formativi per gli ordini professionali: https://ainora.lt/it/partecipazione-webinar-crediti-formativi
- Chiamate di follow-up dopo il webinar: https://ainora.lt/it/chiamate-follow-up-post-webinar
- Possiamo chiamare gli iscritti al nostro webinar: https://ainora.lt/it/blog/possiamo-chiamare-gli-iscritti-al-webinar
- Presa appuntamenti B2B con IA: https://ainora.lt/it/presa-appuntamenti-ia-b2b
- Campagne SMS con IA: https://ainora.lt/it/campagne-sms-ia-clienti
- Chiamate con IA conformi: https://ainora.lt/it/chiamate-a-freddo-ia-conformi
- Il regolamento IA UE e la voce IA: https://ainora.lt/it/regolamento-ia-ue-voce-ia-white-label
- Piattaforma di chiamate IA: https://ainora.lt/it/piattaforma-chiamate-ia
- Voce IA multilingue: https://ainora.lt/it/voce-ia-white-label-multilingue
