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Telemarketing e chiamate a freddo: cosa è legale in Italia 2026?

JB
Justas ButkusFondatore, Ainora
··12 min di lettura

In breve

La chiamata a freddo è l’uso di contatti telefonici non richiesti, per fini commerciali o di vendita, verso persone o aziende che non hanno chiesto di essere contattate - e in Italia la sua legalità dipende da tre cose: il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), contro cui vanno confrontate le liste prima di chiamare; la base giuridica prevista dal GDPR, diversa a seconda che tu chiami un consumatore o un’azienda; e l’obbligo di trasparenza del Regolamento IA UE, che impone di dire a chi risponde che sta parlando con un’IA. In sintesi: verso i consumatori il telemarketing a freddo è fortemente limitato, mentre l’outbound B2B è più praticabile su base di legittimo interesse, sempre con opt-out rispettato e, quando a chiamare è un’IA, con la dichiarazione richiesta dall’articolo 50. Queste informazioni sono una mappa documentata con fonti ai regolatori, non sono consulenza legale: verifica il tuo caso specifico con un professionista.

Il telemarketing a freddo è l’attività di contattare al telefono, senza una richiesta precedente, persone o aziende con finalità commerciali o promozionali - e se sia legale in Italia dipende dal Registro Pubblico delle Opposizioni, dalla base giuridica prevista dal GDPR per i dati che chiami, e, quando a comporre il numero è un’intelligenza artificiale, dall’obbligo del Regolamento IA UE di dichiarare che si tratta di un’IA. Non c’è un unico «sì» o «no»: ci sono livelli di regole che vanno rispettati tutti insieme.

Due corpi di norme si applicano contemporaneamente. Il primo governa il contatto in sé - il GDPR e le regole ePrivacy, che in Italia si traducono nel Registro Pubblico delle Opposizioni e nell’attività di vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali - e decide quando puoi chiamare. Il secondo governa l’IA che chiama - il Regolamento IA UE, il cui obbligo di trasparenza impone di informare la persona che sta interagendo con un sistema di intelligenza artificiale. Una campagna può soddisfare un livello e violare comunque l’altro.

Qui sotto spieghiamo i due livelli, il funzionamento del Registro delle Opposizioni, cosa richiede l’articolo 50 del Regolamento IA e dove passa la linea tra B2B e consumatori, chiudendo con una lista pratica per restare in regola. Queste sono informazioni generali, non sono consulenza legale.

Il telemarketing a freddo è legale in Italia?

La risposta breve è: dipende - dal fatto che chiami un consumatore o un’azienda, dal rispetto del Registro delle Opposizioni e, se usi un’IA, dalla dichiarazione richiesta dal Regolamento IA. Non esiste un permesso generale e non esiste un divieto assoluto.

Lo schema di fondo è questo: verso i consumatori (B2C) il telemarketing a freddo è fortemente limitato, perché chi si iscrive al Registro Pubblico delle Opposizioni non può più essere contattato per fini promozionali, salvo consenso specifico o rapporto contrattuale in essere; verso le aziende (B2B) il contatto a freddo è più praticabile, spesso difendibile su base di legittimo interesse, ma sempre entro il perimetro del GDPR. Sopra a tutto questo si aggiunge il livello IA: anche una chiamata perfettamente lecita può violare il Regolamento IA se l’IA non si dichiara.

Un paletto neutro, prima di proseguire. Se un’IA vocale interattiva rientri nella definizione di «sistema automatizzato di chiamata» ai sensi delle norme ePrivacy - una classificazione che farebbe scattare il requisito del consenso preventivo - è una questione ancora aperta e va valutata caso per caso. Diffida di qualsiasi affermazione di «piena conformità» o «rischio zero» sulle chiamate a freddo con IA.

Quali leggi regolano una chiamata a freddo in Italia?

Livello 1 - GDPR, ePrivacy e Registro delle Opposizioni (il contatto)

Il GDPR richiede una base giuridica per trattare i dati personali che chiami. Per il B2B è tipicamente il legittimo interesse, con un bilanciamento e un opt-out sempre rispettato; per i consumatori è di norma il consenso (GDPR, Regolamento (UE) 2016/679). In Italia la vigilanza su queste regole spetta al Garante per la protezione dei dati personali, che negli anni è intervenuto più volte in materia di telemarketing.

La Direttiva ePrivacy (2002/58/CE) lascia poi a ciascuno Stato membro la scelta del regime per le chiamate di marketing e, in generale, richiede il consenso preventivo per i sistemi automatizzati di chiamata (Direttiva ePrivacy 2002/58/CE). In Italia lo strumento operativo che ne discende, per le chiamate promozionali, è il Registro Pubblico delle Opposizioni, di cui parliamo tra poco.

Livello 2 - Regolamento IA UE (l’IA)

Il Regolamento (UE) 2024/1689 aggiunge un secondo obbligo, specifico per l’IA. Il suo articolo 50 sulla trasparenza impone a fornitori e utilizzatori di garantire che le persone fisiche siano informate quando interagiscono con un sistema di IA, a meno che non sia evidente dal contesto. Un’IA vocale che effettua chiamate rientra pienamente in questa previsione (Regolamento IA UE, Regolamento (UE) 2024/1689; testo dell’articolo 50).

La lettura pratica: anche dove la chiamata è lecita in base al Livello 1, l’IA deve comunque dichiarare di essere un’IA per soddisfare il Livello 2. Sono due obblighi distinti che vanno rispettati entrambi.

Cos’è il Registro Pubblico delle Opposizioni?

Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) è il registro pubblico e gratuito in cui i cittadini iscrivono i propri numeri - fissi e mobili - per opporsi alle chiamate di telemarketing. È un servizio istituzionale di cui è titolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ne ha affidato la gestione alla Fondazione Ugo Bordoni (MIMIT; registrodelleopposizioni.it).

Dal 27 luglio 2022 l’iscrizione è stata estesa anche ai numeri di cellulare, e non solo a quelli presenti negli elenchi pubblici: chi si iscrive esprime la propria opposizione ai contatti promozionali. Una volta iscritto, il cittadino non può più essere contattato dall’operatore di telemarketing, salvo che questo abbia ottenuto uno specifico consenso successivo all’iscrizione oppure operi nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni (registrodelleopposizioni.it).

Per le aziende l’obbligo è chiaro: gli operatori che usano numerazioni nazionali fisse e mobili per le proprie campagne devono registrarsi al sistema e confrontare preventivamente le proprie liste con il Registro, verificando che i numeri da contattare non risultino iscritti. Questa verifica va fatta prima dell’avvio di ogni campagna promozionale, e le liste restituite dal Gestore hanno una validità limitata nel tempo. In pratica: chi chiama a freddo verso il pubblico italiano deve passare per il Registro delle Opposizioni prima di comporre il numero.

Cosa impone il Regolamento IA (articolo 50) a chi chiama con IA?

L’articolo 50 del Regolamento IA UE fissa un obbligo di trasparenza: una persona deve essere informata che sta interagendo con un sistema di IA, a meno che non sia evidente. Per una telefonata, l’«evidenza» non si può dare per scontata - una voce IA dal suono naturale è esattamente il caso che la norma vuole coprire - quindi la dichiarazione deve essere esplicita.

L’implicazione pratica è semplice: l’IA dovrebbe identificarsi come IA all’inizio della chiamata. È un obbligo distinto e aggiuntivo rispetto a qualunque regola di consenso sul telemarketing. Il Regolamento scaglia i propri obblighi tra il 2025 e il 2027, e i doveri di trasparenza per l’IA che interagisce con le persone sono tra le previsioni che si applicano prima (Regolamento (UE) 2024/1689).

B2B o consumatori: dove passa la linea?

La distinzione tra chiamare aziende e chiamare consumatori è la più decisiva di tutta la materia. La tabella sintetizza le differenze; è un orientamento generale, non consulenza legale.

AspettoVerso i consumatori (B2C)Verso le aziende (B2B)
Base giuridica tipicaDi norma il consenso preventivoSpesso il legittimo interesse, con bilanciamento
Registro delle OpposizioniVincolante: liste da confrontare col RPO prima di chiamarePerimetro pensato per le utenze dei cittadini; il B2B resta comunque sotto il GDPR
Opt-outDa rispettare all’istante e in modo permanenteDa rispettare all’istante e in modo permanente
Dichiarazione dell’IA (art. 50)ObbligatoriaObbligatoria
Praticabilità del contatto a freddoFortemente limitataPiù praticabile, ma non libera

Il filo conduttore è netto: il B2B è la corsia percorribile, il contatto a freddo verso i consumatori è pesantemente limitato, e in entrambi i casi valgono l’opt-out immediato e la dichiarazione dell’IA. Uno dei modi più solidi di fare outbound resta chiamare chi già ti conosce: la riattivazione dei clienti con IA lavora sui tuoi contatti esistenti, dove il rapporto pregresso rende la base giuridica più difendibile.

Esiste un percorso stretto e difendibile. Non è una garanzia di conformità - vedi il paletto in fondo - ma è il registro in cui lavorano gli operatori seri.

1

Chiama aziende, non consumatori

Il B2B è la corsia percorribile. È verso i consumatori che scattano con più forza i divieti, il consenso preventivo e il Registro delle Opposizioni, quindi una lista solo B2B rimuove la categoria di rischio più grande prima ancora di comporre un numero.

2

Dotati di una base giuridica e rispetta l’opt-out

Per il B2B, documenta una valutazione del legittimo interesse e smetti di chiamare chiunque si opponga - subito e per sempre. La base giuridica vale solo quanto la gestione dell’opt-out che la accompagna.

3

Confronta le liste con il Registro delle Opposizioni

Verifica i numeri contro il Registro Pubblico delle Opposizioni prima di ogni campagna promozionale verso utenze italiane. Registrarsi al sistema e consultare le liste non è opzionale per gli operatori di telemarketing.

4

Dichiara che chi chiama è un’IA

Soddisfa l’obbligo di trasparenza dell’articolo 50 del Regolamento IA UE in modo esplicito, all’inizio della chiamata. È un obbligo separato dalle regole di consenso sul telemarketing e vale anche quando la chiamata di per sé è lecita.

5

Attenzione alla trappola del «sistema automatizzato di chiamata»

Le norme ePrivacy richiedono in genere il consenso preventivo per i sistemi automatizzati o preregistrati. Se un’IA vocale interattiva rientri in quella definizione è un punto non risolto e da valutare caso per caso: chiedi un parere legale prima di operare su scala, invece di dare per scontata una delle due risposte.

6

Tieni traccia e rispetta i diritti degli interessati

Registrazione, conservazione e diritti di accesso previsti dal GDPR si applicano a ogni chiamata. Conserva le prove della tua base giuridica, della gestione dell’opt-out e delle dichiarazioni fatte, così da poter rispondere al Garante se richiesto.

È questo il registro in cui operiamo. Gestiamo l’outbound solo B2B, con l’IA che si dichiara sempre a norma dell’articolo 50, le liste confrontate con il Registro delle Opposizioni prima di chiamare e ogni opt-out rispettato all’istante su voce, SMS e WhatsApp: vedi come funziona il nostro servizio di chiamate a freddo con IA conformi al GDPR. E se vuoi partire dal caso a minor rischio, la riattivazione dei clienti con IA lavora su chi hai già conquistato una volta.

Il paletto onesto: non affermiamo che alcun impianto di chiamate a freddo con IA sia «pienamente conforme» o «a rischio zero». Il percorso lecito è stretto, specifico per l’Italia e in evoluzione - inclusa la questione ancora aperta se un’IA vocale interattiva sia un «sistema automatizzato di chiamata». Questa guida è una mappa documentata, non è consulenza legale: verifica la tua campagna con un professionista qualificato. Se vuoi parlarne, prenota una chiamata.

Domande frequenti

Domande frequenti

Non esiste un unico sì o no. Dipende dal fatto che tu chiami un consumatore o un’azienda, dal rispetto del Registro Pubblico delle Opposizioni e, se usi un’IA, dall’obbligo del Regolamento IA UE di dichiararsi. Verso i consumatori il contatto a freddo è fortemente limitato; verso le aziende è più praticabile su base di legittimo interesse, con opt-out sempre rispettato. Sono informazioni generali, non sono consulenza legale.

È il registro pubblico e gratuito in cui i cittadini iscrivono i propri numeri fissi e mobili per opporsi al telemarketing; dal 27 luglio 2022 include anche i cellulari. Gli operatori che chiamano a freddo devono registrarsi al sistema e confrontare le proprie liste con il Registro prima di ogni campagna, escludendo i numeri iscritti, salvo consenso specifico successivo o contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni.

Sì. L’articolo 50 del Regolamento IA UE impone che le persone fisiche siano informate quando interagiscono con un sistema di IA, a meno che non sia evidente dal contesto. Per una chiamata con voce IA dal suono naturale la dichiarazione deve essere esplicita e all’inizio. È un obbligo distinto dalle regole di consenso sul telemarketing.

In generale sì. Verso le aziende il contatto può spesso poggiare sul legittimo interesse ai sensi del GDPR, con un bilanciamento e un opt-out rispettato, mentre verso i consumatori serve di norma il consenso preventivo e le liste vanno confrontate con il Registro Pubblico delle Opposizioni. In entrambi i casi restano l’opt-out immediato e la dichiarazione dell’IA.

È una questione aperta. Le norme ePrivacy richiedono in genere il consenso preventivo per i sistemi automatizzati o preregistrati, ma se un’IA vocale interattiva rientri in quella definizione non è ancora chiarito ed è specifico del caso. Meglio ottenere un parere legale prima di operare su scala, invece di assumere una risposta o l’altra.

No, e diffida di chi lo fa. Il percorso lecito è stretto, specifico per l’Italia e in evoluzione, inclusa la questione irrisolta della classificazione come «sistema automatizzato di chiamata». Questa guida è una mappa documentata, non è consulenza legale: verifica il tuo caso con un professionista qualificato.

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Justas Butkus

Fondatore e CEO, AInora

Costruisco amministratori digitali AI che sostituiscono il lavoro di reception per le aziende di servizi in tutta Europa. In precedenza ho creato sistemi di IA vocale per cliniche dentali, hotel e ristoranti.

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